Statuto Associativo - CronoComo

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Statuto Associativo

CHI SIAMO
C.O.N.I.
F.I.Cr.

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
CRONOMETRISTI COMO

STATUTO ASSOCIATIVO
2023

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1.1– L’Associazione, costituita il 30 aprile 1987, è denominata “Federazione Italiana Cronometristi - Associazione Sportiva Dilettantistica Cronometristi Como”, in seguito ASD Cronometristi Como.

1.2 – L’Associazione ha sede nel comune di Como, in viale Massenzio Masia n.42.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso Comune.
In caso di trasferimento della sede legale in altro comune della provincia di appartenenza, sarà necessaria una delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Art.2 – CORRISPONDENZA

2.1 – In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “Associazione Sportiva Dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.

Art.3 – SCOPO

3.1 – L’ASD Cronometristi Como, è apolitica, aconfessionale, apartitica, l’appartenenza sociale e l’orientamento sessuale non sono elementi pregiudizievoli, ha autonomia patrimoniale e non ha scopo di lucro.

3.2 – Ha lo scopo di esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalla Federazione Italiana Cronometristi e promuovere la responsabilità individuale e collettiva. L’Associazione contribuisce al raggiungimento degli scopi della F.I.Cr. ed al suo maggiore potenziamento.

3.3 - L’Associazione non ha scopo di lucro ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 36/21.
È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine potrà acquistare o gestire impianti destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art.4 – RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

4.1 – Riconoscimento a fini sportivi – Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’Associazione dovrà affiliarsi alla Federazione Italiana Cronometristi, FSN riconosciuta dal CONI e dal CIP, per le discipline sportive dalla stessa riconosciuta, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi, cui decide di affiliarsi.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione Italiana Cronometristi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella sola parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’Associazione adotta le disposizioni emanate dalla Federazione Italiana Cronometristi per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21.

4.2 – Certificazione. L’Associazione con l’affiliazione chiederà, attraverso la F.I.Cr., l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.  

4.3 – L’Associazione, opera per delega della F.I.Cr., nel territorio della provincia di Como.

4.4 – Può operare anche altrove, in Italia o all’estero, sussistendo i presupposti fissati dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale della F.I.Cr.

Art.5 – DURATA

5.1 – L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’ assemblea straordinaria degli associati.

5.2 – In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea e dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 6 – COSTITUZIONE – ASSOCIATI.

6.1 – Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono redigere una richiesta di ammissione. I requisiti previsti sono quelli fissati dallo Statuto Federale.

6.2 – L’Associazione è costituita dagli Associati che, salvo eccezioni, hanno la residenza o il domicilio nel territorio di competenza dell’Associazione.
6.3 – In materia di passaggi degli associati tra le singole Associazioni trova, in ogni caso, applicazione la disciplina federale di cui al vigente R.O. Federale.

6.4 – Gli associati devono essere tesserati alla F.I.Cr., secondo le modalità e nelle categorie da questa prevista che sono:
a) Allievi;
b) Ufficiali;
c) Benemeriti;
d) Ruolo d’Onore;

Art. 7– CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE.

7.1 – La qualifica di Associato si perde per:
a) dimissioni;
b) radiazione pronunciata dagli Organi di Giustizia Federali;
c) cancellazione dai ruoli della F.I.Cr.;
d) mancato pagamento della quota Associativa;
e) per trasferimento del proprio tesseramento F.I.Cr. ad altra Associazione.
In tal caso l’associato dovrà presentare le proprie dimissioni all’Associazione di provenienza.
f) dopo due anni consecutivi di permanenza nello stato di fuori quadro, come previsto dal Regolamento Organico Federale.
g) Impedimento definitivo.

7.2 – Gli associati che intendono rassegnare le dimissioni dovranno inviare formale lettera in tal senso indirizzata al Presidente dell’Associazione.

7.3 – L’associato che non adempia all’obbligo del pagamento della quota Associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, informato con formale invito di pagamento rivoltogli dal Presidente dell’Associazione a mezzo raccomandata, fax o altro mezzo idoneo che consenta la verifica della ricezione, sarà considerato dimissionario senza altra comunicazione.

Art. 8 – QUOTE SOCIALI

8.1 Gli associati devono versare la quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

8.2 Le quote associative, non possono essere restituite ai soci, né rivalutate né trasferite a terzi, neanche in caso di morte.

Art. 9 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

9.1 – Tutti gli associati godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali;

9.2 – Tutti gli associati godono dell’elettorato attivo e passivo con le limitazioni previste dal presente Statuto.

9.3 – Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.
I soci hanno diritto a:
1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente il podestà genitoriale.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età.
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’Associazione.
Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, possono partecipare all’assemblea ma non esercitare il diritto di voto.

Art. 10 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

10.1 – É dovere degli Associati osservare quanto disposto dalle normative federali.
Gli Associati devono inoltre:
a) Partecipare attivamente alla vita associativa;
b) Contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione, al maggior potenziamento di essa e all’osservanza delle norme statutarie;
c) Mantenere irreprensibile condotta retta e leale.
d) Sottoscrivere il tesseramento annuale con la F.I.Cr.
e) Garantire, a seguito delle convocazioni dell’Associazione, il corretto svolgimento delle attività di cronometraggio previste dalla F.I.Cr.

Art. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

11.1 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Revisore Unico.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

12.1 – L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è composta da tutti gli Associati.                         

12.2 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente di Associazione mediante raccomandata, fax o altro mezzo idoneo che consenta la verifica della ricezione da parte di tutti gli Associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento; l’avviso di convocazione, da affiggersi anche all’albo dell’Associazione nel medesimo termine, deve precisare il luogo, il giorno e l’ora di inizio dei lavori, anche in seconda sessione, e gli argomenti all’Ordine del Giorno.

12.3– L’Assemblea elegge, anche per acclamazione, il suo Presidente, il Segretario e due scrutatori; il Presidente dell’Assemblea può essere scelto tra i non Associati, ma deve essere un Tesserato alla F.I.Cr.

12.4– Il Presidente, prima di dichiarare l’Assemblea validamente costituita, constata il numero dei presenti e dei voti esprimibili dall’Assemblea.
Le Assemblee, tranne che nei casi specificatamente contemplati, deliberano a maggioranza semplice.
Le votazioni, salvo i casi espressamente contemplati dal presente Statuto, avverranno, a scelta del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale.
Su espressa richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei presenti aventi diritto al voto, il Presidente dell’Assemblea dovrà comunque indire le votazioni a scrutinio segreto, così come per tutte le votazioni che riguardano le cariche sociali.

12.5- Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.
Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea; i verbali delle Assemblee associative devono essere inviati alla Segreteria Generale della F.I.Cr. nei casi e secondo i termini stabiliti del R.O. federale.

12.6 – Per la votazione degli organi associativi si procede con le seguenti modalità:
- per l’elezione del Presidente di Associazione, dei Consiglieri, del Revisore, votano tutti gli Associati aventi diritto al voto ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e potranno esprimere le preferenze come indicato all’ art.15.2 del presente statuto;

12.7 - Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, potranno svolgersi, oltre che in presenza, anche in videoconferenza, ma solo in caso di calamità naturali di natura emergenziale o emergenza sanitaria, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
1. Il presidente e il segretario dovranno essere nel medesimo luogo al fine di redigere e sottoscrivere il verbale;
2. Il presidente dovrà essere messo in condizione di accertare l’identità degli intervenuti e accertare i risultati della votazione;
3. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. A tal fine l’assemblea potrà essere registrata;
4. Sia consentito a tutti gli intervenuti di poter regolarmente partecipare alle discussioni, ricevere e trasmettere documenti, nonché di partecipare alla votazione.
5. Indicare nell’avviso di convocazione la piattaforma informatica per il collegamento.
In caso di assemblea elettiva dovranno essere adottati adeguati strumenti informatici per garantire la segretezza del voto.

Art.13 – ASSEMBLEA ORDINARIA.

13.1 – L’Assemblea Ordinaria deve svolgersi nel mese di gennaio di ogni anno e l’Ordine del Giorno deve prevedere la discussione e le deliberazioni conseguenti al rendiconto ed alla relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno solare precedente nonché l’esame del bilancio preventivo; tali documenti devono essere posti a disposizione degli Associati, presso la Sede Associativa, almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria, che si svolge nel mese di gennaio dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, provvede anche al rinnovo delle cariche associative.

13.2 – L’Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, qualora sia presente, anche per delega, la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo rispetto alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 – La mancata approvazione del rendiconto o della relazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che resta in carica solo per l’ordinaria amministrazione; entro i 30 giorni successivi il Presidente deve convocare l’Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni.

Art.14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

14.1 – Salvi i casi di obbligatorietà, il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno;
deve convocarla, entro 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno ¼ (un quarto) degli Associati aventi diritto a voto e, in ogni caso, per apportare modifiche allo Statuto Associativo, o per proposta di scioglimento dell’Associazione.

14.2 – Costituiscono casi obbligatori di convocazione:
a) le dimissioni o impedimento definitivo del Presidente dell’Associazione;
b) la mancata approvazione del rendiconto e/o della relazione annuale del Consiglio Direttivo da parte della Assemblea;
c) la impossibilità di reintegrare il Revisore
d) le modifiche statutarie.

14.3 – L’Assemblea Straordinaria convocata per i punti indicati alle lettere a, b, c del precedente comma sono valide con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
In caso di assemblea convocata per le modifiche dello statuto è valida, in prima convocazione, se sono presenti anche per delega, i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo rispetto alla prima, se è presente, anche per delega, la metà più uno degli aventi diritto a voto.

Art.15 – ELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’.

15.1 – Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli Associati che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto della F.I.Cr.

15.2 – L’elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto. Il numero delle preferenze da attribuire sarà pari al numero dei soggetti componenti gli organi previsti dal presente statuto.

15.3 – Tutte le cariche sono onorifiche ed hanno la durata di 4 anni coincidente con il ciclo olimpico.

15.4 – Tutti possono essere rieletti senza alcun limite.

15.5 – Il revisore non può rivestire altra carica associativa.

Art.16 – ANNO SOCIALE.

16.1 – L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.17 – IL PRESIDENTE.

17.1 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, dura in carica quattro anni (art.15.3 del presente statuto).

17.2 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e provvedimenti, con facoltà di delega; coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell’attività; adotta i provvedimenti a carattere di urgenza, con l’obbligo di ratifica del C.D. nella prima riunione, pena la decadenza.

17.3 – Convoca il Consiglio Direttivo di cui presiede le adunanze e firma le deliberazioni.

17.4 – Convoca e dichiara aperte le Assemblee e predispone, direttamente o per delega, i servizi di cronometraggio.

17.5 – In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente dell’Associazione, decade l’intero C.D. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.14 c.2.

Art.18 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

18.1 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri, eletti dall’Assemblea tra gli associati a scrutinio segreto.

18.2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni (art.15.3 del presente statuto) ed i suoi componenti sono rieleggibili.

18.3 – Il C.D. dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico e amministrativo dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali; redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

18.4 – Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente almeno di 4 (quattro) volte l’anno. Il Presidente ha l’obbligo di convocare il C.D. se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo.
La riunione del C.D. potrà svolgersi in presenza o mediante collegamento in videoconferenza che garantisca l’identificazione dei soggetti partecipanti. In caso di videoconferenza previo assenso degli intervenuti, potrà procedersi alla registrazione della riunione.

18.5 – Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

18.6 – Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere verbalizzate nell’apposito libro del C.D. a cura del Segretario e quelle che rivestono particolare importanza per tutti gli Associati debbono essere affisse all’albo presso la sede dell’Associazione.

18.7 – I Consiglieri assenti in tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.

18.8 – Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere per dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione, verrà sostituito dal primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.

18.9 – Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile.

18.10 – Nel caso in cui venga a mancare in tempi diversi la maggioranza dei Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni da svolgersi entro 60 giorni, per il rinnovo soltanto di tutti i Consiglieri.

18.11– Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, decadono Presidente e Consiglieri e si dovrà procedere entro 60 giorni a nuove elezioni.

18.12- Il C.D. deve inoltre:
- eleggere, nella sua prima riunione utile, nel proprio ambito, il Vicepresidente, il Segretario-Cassiere ed il responsabile delle apparecchiature;
- ratificare i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente in materia di competenza del C.D.;
- determinare la quota associativa annua;
- determinare il termine temporale entro cui pagare la quota associativa;
- fissare il numero minimo dei servizi che ogni associato deve svolgere nell’anno (quorum);
- dichiarare “fuori quadro” coloro che non abbiano raggiunto tale minimo.
- Delibera l’ammissione di nuovi soci.

18.13– Il C.D., per un migliore funzionamento dell’Associazione, può affidare specifici incarichi ad Associati.

18.14– Il Presidente dell’Associazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle adunanze del Consiglio Direttivo, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti circa gli argomenti da discutere, che parteciperanno esclusivamente alla discussione degli argomenti per i quali sono invitati.

18.15- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Cronometristi , non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Art.19 – IL VICEPRESIDENTE.

19.1 – Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone temporaneamente le funzioni. In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente, assume a tutti gli effetti e temporaneamente la rappresentanza dell’Associazione e convoca l’Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro 30 giorni, per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo C.D.

Art. 20– IL SEGRETARIO-CASSIERE.

20.1 – Il Segretario-Cassiere dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento della Associazione.

20.2 – Deve tenere l’inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione all’Associazione, nonché un registro di cassa.

Art. 21– RESPONSABILE APPARECCHIATURE.

21.1 – Il Responsabile delle apparecchiature cura e provvede alla regolare manutenzione delle apparecchiature sia di proprietà dell’Associazione, sia di quelle in uso e/o assegnate all’Associazione dalla F.I.Cr. o da terzi, provvede alla redazione dell’inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell’Associazione, con indicazione dell’effettivo stato d’uso, che va allegato al rendiconto.

Art.22 – ORGANO DI REVISIONE

22.1 – L’Organo di Revisione è costituito da un unico Revisore eletto dall’Assemblea.

22.2 – Il Revisore non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

22.3 – Il Revisore ha funzioni di controllo e verifica dei libri contabili; qualora rilevi irregolarità amministrative deve comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti.

22.4 – Accompagna il rendiconto, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, con una relazione scritta.

22.5 – Il Revisore ha diritto a partecipare alle riunioni del C.D., verifica la redazione dell’inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell’Associazione, con indicazione dell’effettivo stato d’uso, che va allegato al rendiconto.

22.6 – Il Revisore convoca l’Assemblea Straordinaria in caso di contestuali impedimenti da parte del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.23 – DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

23.1 – I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni o di impedimento definitivo;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

Art.24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

24.1 – La nomina e le variazioni degli organi della ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla Segreteria della F.I.Cr., ai sensi dei regolamenti federali, unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art.25 – PATRIMONIO E RENDICONTO.

25.1 – Il patrimonio è composto da tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell’Associazione. In esso confluiscono le quote sociali che gli associati sono tenuti a versare annualmente.

25.2 – Il rendiconto annuale dovrà comprendere:
a) la situazione patrimoniale;
b) il rendiconto della gestione;
c) l’inventario al 31 dicembre dei beni di proprietà della F.I.Cr. assegnati all’Associazione e dei beni di proprietà dell’Associazione, con indicazione del loro effettivo stato d’uso.

25.3 – Il rendiconto va sottoposto all’approvazione della Assemblea con le relazioni del C.D. e dell’Organo di controllo, se istituito. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

25.4 – Il Consiglio Direttivo, almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea, deve depositare presso la segreteria dell’Associazione il rendiconto, consentendone l’esame a tutti gli Associati.

Art. 26 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO

26.1 – L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle libere prestazioni fornite dagli associati.

Art.27 – MODIFICHE ALLO STATUTO.

27.1 – Lo Statuto associativo può essere modificato soltanto dall’Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del C.D. o di almeno 1/3 degli associati o per conformità allo Statuto vigente della F.I.Cr.

27.2 – La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 degli associati, aventi diritto a voto presenti.

27.3 – Le modifiche apportate entreranno in vigore solo dopo l’approvazione della F.I.Cr.

Art.28 – SCIOGLIMENTO.

28.1 – Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato soltanto da una Assemblea Straordinaria degli associati e sarà valido solo se approvato con la maggioranza almeno dei 4/5 degli associati.
In tale Assemblea non sono ammesse deleghe.

28.2 – Il Consiglio Direttivo ed Il Revisore, sono responsabili, in solido, della riconsegna alla F.I.Cr. delle apparecchiature e dei beni della F.I.Cr. concessi in uso nonché della restituzione dei contributi non utilizzati, redigendo gli opportuni inventari e rendiconti nel rispetto dello statuto e dei regolamenti della F.I.Cr.

28.3 – L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

Art.29 – INADEMPIENZE.

29.1 – Nel caso di mancato o irregolare funzionamento della Associazione o di mancata convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto, ogni associato può denunciare i fatti agli Organi di giustizia della F.I.Cr.

Art.30 – PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

30.1 – L’Associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto

Art. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

31.1 – In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, alla F.I.Cr., ad altra Associazione regolarmente affiliata alla F.I.Cr., fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1 – Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Cronometristi.
Qualora una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro provvederà il Consiglio Federale della Federazione Italiana Cronometristi.

32.2 – La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

32.3 – L’arbitrato avrà sede in Como e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Art.33 – NORMA DI RINVIO

33.1 – Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti della F.I.Cr. e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Art. 34 – VARIE.

34.1 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi e le norme del Codice civile.

34.2 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore dopo la ratifica della F.I.Cr.




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